Art. 7.
(Vie verdi).

      1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua gli itinerari di particolare interesse ambientale, paesaggistico e testimoniale, denominati «vie verdi».

 

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      2. Le vie verdi sono realizzate preferibilmente utilizzando le seguenti tipologie di percorsi:

          a) linee ferroviarie dismesse;

          b) argini e alzaie dei fiumi e dei canali;

          c) strade secondarie, vicinali, campestri e interpedonali a bassa percorrenza veicolare;

          d) sentieri, mulattiere, tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza siano compatibili con la presenza di escursionisti.

      3. Le vie verdi sono destinate esclusivamente a una circolazione non motorizzata, fatta eccezione per le ferrovie turistiche.