1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio individua gli itinerari di particolare interesse ambientale, paesaggistico e testimoniale, denominati «vie verdi».
a) linee ferroviarie dismesse;
b) argini e alzaie dei fiumi e dei canali;
c) strade secondarie, vicinali, campestri e interpedonali a bassa percorrenza veicolare;
d) sentieri, mulattiere, tratturi, le cui caratteristiche ambientali e di sicurezza siano compatibili con la presenza di escursionisti.
3. Le vie verdi sono destinate esclusivamente a una circolazione non motorizzata, fatta eccezione per le ferrovie turistiche.